dei requisiti per beneficiarne, possa rinunciare per iscritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva. Nei casi di redditi molto bassi, infatti, per i quali le detrazioni azzerano o addirittura superano l’imposta lorda, la tassazione del 10% potrebbe non essere conveniente per il lavoratore, in quanto sull’imposta sostitutiva del 10% non è prevista l’applicazione di alcuna detrazione. La circolare congiunta, Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, n. 49/2008 ha precisato, tuttavia, che, pur in assenza di rinuncia da parte del lavoratore, il sostituto deve applicare la tassazione ordinaria (portandone a conoscenza il dipendente) qualora riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole e che in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto è sempre possibile operare eventuali opportune correzioni.
     Contestualmente alle disposizioni che consentono di beneficiare della “detassazione” a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 93/2008 è soppressa la lettera b) del secondo comma dell’articolo 51 del Tuir relativa alle cosiddette erogazioni liberali, a decorrere dal 29 maggio 2008 le somme corrisposte a titolo liberale sono: fino a 258,23 euro annui, se erogate alla generalità o a categorie di dipendenti in occasione di festività o ricorrenze; senza limiti, se erogate a singoli dipendenti, a titolo di sussidio occasionale, in occasione di rilevanti esigenze personali e/o familiari e per coloro che sono vittime dell’usura o di richieste estorsive.
     Il comma 3 dell’art. 51 prevede che se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente, complessivamente, non supera nel periodo di imposta 258,23 euro non concorre a formare la retribuzione imponibile. Ai fini delle operazioni di conguaglio, il datore di lavoro deve innanzitutto determinare il reddito complessivo del lavoratore, sommando tutti i redditi e tenendo conto dei criteri di determinazione del reddito stesso, contenuti nell’art. 51 del TUIR, quali: 1) i contributi sanitari versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale. L’ esenzione è applicabile sui contributi che complessivamente (quota a carico del datore di lavoro più quota a carico del lavoratore) non superino 3.615,20 euro annui e ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter (fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. n. 502/92). 2) Le somme corrisposte a titolo di liberalità a tutti o a categorie di dipendenti, in occasione di festività e/o ricorrenze. L’esenzione si applica, fino al 28 maggio 2008, per la quota non eccedente 258,23 euro annui e tali somme, se erogate dal 29 maggio 2008 in

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