necessario scrivere la cifra riportata sul contachilometri ad inizio scheda e a fine scheda, al fine di calcolare il numero di chilometri percorsi con i litri riportati. Ogni veicolo ha la propria scheda numerata, non si possono mescolare veicoli diversi, carburanti di tipo diverso e chilometraggio di altri veicoli.
     Se ci poniamo delle domande del tipo “chi controlla le schede…”, “se le compilo male che cosa accade…”, “se metto più timbri, più litri, più percorrenze della realtà che cosa accade…”, ve lo spiego con parole semplici, le stesse che i furbetti delle schede usano per esaltare la loro furbizia. Nessuno controlla, a meno di essere soggetti ad un controllo fiscale sulla propria attività; quindi, se nessuno controlla ci si può marciare alla grande? In teoria no, per niente, in quanto la scheda carburante deve riportare la percorrenza che si può leggere sul contachilometri del veicolo. Controllare è un attimo: se dalla scheda si evince un chilometraggio troppo discordante rispetto al cartaceo scatta il sospetto di frode al fisco. In sostanza, puoi mettere tutti i timbri che vuoi, puoi esagerare con l’importo, con i litri erogati, ma alla fine la percorrenza deve essere coerente con i chilometri percorsi e con i litri erogati e deve coincidere, diciamo non al chilometro, ci mancherebbe, con quanto l’auto ha percorso.
     Giusto per farvi sorridere un po’, vi raccontiamo un aneddoto di un furbetto che veramente adora le schede carburante in quanto ha pensato di potersi arricchire con esse. Da un controllo effettuato dagli agenti del fisco si è scoperto che il soggetto in questione aveva raccolto una quantità tale di timbri e relativi quantitativi di carburante che, messi in relazione al chilometraggio percorso, il suo veicolo a gasolio ha percorso non più di 1,73 Km per ogni litro. È chiaro che, a meno che si muovesse con una Sport Prototipo Audi R18, che ha un motore diesel e ha vinto la 24 Ore di Le Mans del 2011, non c’è un veicolo in commercio che abbia questi consumi così esagerati. Inoltre, non è stato nemmeno molto furbo se ha dichiarato di aver provveduto a rifornire il proprio veicolo nei giorni in cui il distributore era chiuso e privo del servizio self-service.
     Non c’è molto da scherzare in qualità di “furbetti delle schede carburante”. Questo tipo di reato è “certamente inquadrabile nell’ipotesi di cui all’articolo 2 del D. Lgs. 74/2000, che prevede la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.”
     Non è vita facile nemmeno per gli onesti, tuttavia. Innanzitutto, se “secondo la Suprema Corte, la mancanza della firma di convalida dell’addetto alla

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