corsi biennali istituiti presso Istituti di Formazione al giornalismo e riconosciuti con delibera dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.
Come si è arrivati a questo Dpr? Facciamo un po' di storia. La svolta iniziò con la legge 4/1999, nata per disciplinare e rapportare le professioni intellettuali alle lauree della "riforma Berlinguer". Con essa furono tracciati i primi criteri per l'accesso e l'esercizio delle professioni di natura intellettuale: furono fissati i parametri di determinazione dell'ambito professionale consentito base ai diplomi ed ai titoli di studio posseduti; le eventuali istituzioni di apposite sezioni di Albi, Ordini o Collegi in relazione ai titoli di cui sopra; la coerenza dei requisiti di ammissione alle prove di Stato. In materia di coerenza dei requisiti fu aperta una discussione fra i giornalisti e la commissione incaricata di riscrivere il regolamento. Il Ministero dell'Università, infatti, di concerto con quello della Giustizia, incaricò una commissione, guidata dal prof. Giampaolo Rossi, per riscrivere il vecchio regolamento: il risultato fu che, stante il parere della neonata commissione Rossi, l'esame che i praticanti giornalisti sostenevano per accedere alla professione non aveva le caratteristiche di esame di Stato, quindi esulava dalla competenza della vecchia legge. Fu molto duro lo scontro con l'Ordine dei Giornalisti, che rimproverarono a Rossi di non aver considerato gli atti parlamentari della legge 69/1963, quella che ha istituito l'Ordine dei Giornalisti, dando alla legge 4/1999 il potere di cambiare gli accessi alle professioni con esso regolamentate. Non tutte le professioni erano incluse dalla legge e, fra le escluse, c'erano quelle regolate da direttive europee (medici farmacisti ecc), avvocati e i notai (disciplinati dalla legge Bassanini 2) nonchè i giornalisti.
A risolvere la diatriba fu chiamato il Consiglio di Stato che, dopo un anno di consulti, emise il parere 448/2001 (depositato il 7 maggio 2002) con il seguente risultato: "la prova di idoneità professionale per i giornalisti è l'esame di Stato previsto dalla Costituzione per l'esercizio professionale. Conseguentemente non sussistono motivi ostativi alla riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti, così come previsto dalla legge 4/1999." L'articolo 1 - comma 18 - della legge fu integrato e modificato per aggiungere la figura del giornalista nelle professioni intellettuali rappresentate, conferendo nello stesso tempo potere al ministro dell'Università, di concerto con quello della Giustizia, per la riforma degli esami di Stato e sui requisiti per l'ammissione allo stesso. La sconfitta per il prof. Rossi fu cocente. Per i giornalisti invece fu un traguardo importante il fatto di poter avere finalmente un riconoscimento ufficiale della prova di idoneità professionale. In occasione del Convegno sulla "Formazione Professionale ed